Cass. pen. n. 27429 del 1 agosto 2006
Testo massima n. 1
Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 lett. e) c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il «travisamento del fatto» poiché alla Cassazione sono tuttora precluse — in sede di controllo sulla motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.