Cass. pen. n. 20169 del 24 maggio 2007

Testo massima n. 1


In materia di reato continuato, poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato.

Testo massima n. 2


In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 c.p. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.

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