Cass. pen. n. 26258 del 6 luglio 2007
Testo massima n. 1
Il giudice, in specie il tribunale del riesame, ha il potere di verificare, per la rilevazione dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato, se al momento delle dichiarazioni questi fosse effettivamente estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, e non deve limitarsi al riscontro di indici formali, quali l'esistenza o meno di un'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato.