Cass. pen. n. 27257 del 12 luglio 2007
Testo massima n. 1
Nel reato di estorsione l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale: pertanto, è del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate.