Cass. pen. n. 37343 del 10 ottobre 2007

Testo massima n. 1


Qualora il giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, anziché procedere de plano fissi l'udienza di comparizione delle parti e decida all'esito di essa, la relativa ordinanza non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è suscettibile di opposizione dinanzi al medesimo giudice, il cui provvedimento è successivamente impugnabile con ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso).

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