Cass. pen. n. 4692 del 6 febbraio 2007

Testo massima n. 1


In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 c.p.p. sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato. (Fattispecie in cui il provvedimento di cumulo di pene concorrenti comprendeva una condanna ad anni trenta di reclusione, costituente, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave da assumere come base, in conseguenza del riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso, per gli ulteriori aumenti di pena, peraltro soggetti al criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.).

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