Cass. pen. n. 14305 del 4 aprile 2008

Testo massima n. 1


Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. — « sub specie» di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno.

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