Cass. pen. n. 36593 del 24 settembre 2008

Testo massima n. 1


Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.

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