Cass. pen. n. 28442 del 10 luglio 2009

Testo massima n. 1


Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà.

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