Cass. pen. n. 44712 del 20 novembre 2009
Testo massima n. 1
Integra il reato di estorsione la condotta di costrizione al pagamento di una somma di denaro (nella specie, titoli di credito) come corrispettivo di prestazioni sessuali, con la minaccia di rivelazione ai familiari della vittima dei vizi e delle debolezze sessuali della stessa, posto che il profitto della condotta è da ritenersi ingiusto perché l'adempimento di un accordo illecito, quale è quello avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, non è tutelato dall'ordinamento, che prevede esclusivamente l'irripetibilità di quanto volontariamente corrisposto.