Cass. pen. n. 13158 del 8 aprile 2010
Testo massima n. 1
La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva.
La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva.