Cass. pen. n. 698 del 10 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di danneggiamento, le cose destinate a pubblico servizio - cui fa riferimento l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (applicabile al reato in esame in virtù del comma secondo, n. 3 dell'art. 635 cod. pen.) - non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in un'ipotesi di danneggiamento delle radio ricetrasmittenti, utilizzate dai vigili urbani per i compiti di istituto).