Cass. pen. n. 17655 del 27 aprile 2015
Testo massima n. 1
La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, c.p..