Cass. pen. n. 9245 del 3 marzo 2015
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., sussiste anche nel caso in cui la cosa si trova in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante in relazione al tentativo di furto delle offerte contenute nella cassetta posta all'interno di una chiesa).