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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2992 del 17 febbraio 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2992 del 17 febbraio 2004

Testo massima n. 1

Deve escludersi che costituisca requisito essenziale per l’accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, a prescindere dalla difesa del convenuto, l’aver l’attore eseguito la prestazione a suo carico, o l’aver offerto l’esecuzione della prestazione, in quanto tale requisito non è previsto dall’art. 1453 c.c.; soltanto ove fi convenuto sollevi eccezione di inadempimento o proponga a sua volta domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte, ampliando il thema decidendum, occorrerà accertare, nell’ambito di una valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle parti, s e colui che ha introdotto in giudizio la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. sia a sua volta inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

Testo massima n. 2

Nel valutare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale, occorre interpretare le clausole contrattuali e valutare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto anche in relazione al rispetto da parte dei contraenti dei doveri di correttezza e buona fede. [ Nel caso di specie, in particolare, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse adeguatamente indagato se l’obbligo della alienante di procurare la cancellazione dei vincoli gravanti sull’immobile, previsto nel contratto come coincidente al più tardi con la data del rogito notarile, avrebbe dovuto in realtà essere adempiuto in epoca precedente, e comunque in tempo utile per consentire l’eventuale concessione ed erogazione del mutuo fondiario in favore dei promittenti acquirenti, essendo tale concessione subordinata alla possibilità di iscrivere garanzia ipotecaria sul predetto bene ].

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