Cass. pen. n. 16046 del 11 aprile 2018

Testo massima n. 1


In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.

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