Cass. pen. n. 35814 del 28 marzo 2019
Testo massima n. 1
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).
Testo massima n. 2
La formazione della copia di un atto inesistente integra il reato di falsità materiale solo nel caso in cui la copia assuma l'apparenza di un atto originale ovvero sia idonea a documentare la falsa esistenza di un originale conforme.
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