Art. 492 – Codice penale – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi , quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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