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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8192 del 22 luglio 1993

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8192 del 22 luglio 1993

Testo massima n. 1

La disposizione dell’art. 1453, secondo comma, c.c. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l’adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale sono derogate le norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo e quindi la parte che ha invocato la condanna dell’altra ad adempiere ben può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione, non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio d’appello, sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi, cioè degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.

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