14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5143 del 12 giugno 1987
Testo massima n. 1
Nei contratti a prestazioni corrispettive ed a esecuzione istantanea la pronunzia di risoluzione produce due distinti effetti: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento, cioè, della sentenza, e quello restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e, cioè, di norma retroagisce al momento in cui è sorta l’obbligazione, cosa da importare l’eliminazione di tutte le conseguenze derivanti dall’esecuzione totale o parziale del contratto. Pertanto, in conseguenza della risoluzione del contratto, le cose ricevute in esecuzione di questo, debbono essere restituite con tutti gli accessori [ frutti ed altre utilità ] che la cosa stessa avesse medio tempore prodotti e sulle somme versate in anticipo ad una delle parti vanno corrisposti gli interessi legali da quando quelle stesse somme vennero ricevute.
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