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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5461 del 8 novembre 1985

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5461 del 8 novembre 1985

Testo massima n. 1

Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento [ art. 1457 c.c. ], i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione [ art. 1458 c.c. ], insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa.

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