Cass. pen. n. 247 del 20 febbraio 1992

Testo massima n. 1


L'oblazione è ammissibile soltanto con riferimento alla pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda) astrattamente prevista dal legislatore per le contravvenzioni, e non anche a quella solo pecuniaria applicabile in concreto dal giudice per i casi dallo stesso ritenuti di «lieve entità». (Fattispecie in tema di porto di pugnale fuori della abitazione, di cui all'art. 4, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110).

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