Cass. pen. n. 7824 del 5 luglio 2000

Testo massima n. 1


Non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l'imputato sia condannato per il reato di cui all'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all'art. 570 c.p., che figura nell'atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall'art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2, c.p., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con n. 472 del 1989), che dall'inadempimento consegua anche il «far mancare i mezzi di sussistenza», elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE