Cass. civ. n. 8031 del 21 marzo 2019
Testo massima n. 1
La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.
Testo massima n. 2
L'individuazione dei casi di inefficacia del testamento posteriore contenuta nell'art. 683 c.c. non ha carattere tassativo, potendo tale inefficacia estendersi anche ad ipotesi non previste dalla norma, purché la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all'onorato e non per cause diverse.
Testo massima n. 3
L'art. 681 c.c. impone la forma espressa per le sole ipotesi di revoca della revoca del testamento diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo, le quali ultime rappresentano tipologie "sui generis" di revoca che sono disciplinate dall'art. 684 c.c. e che, pur essendo tacite, si caratterizzano per l'idoneità a "togliere" la veste documentale alla precedente revoca.
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