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Art. 681 — Revocazione della revocazione

Art. 681 — Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento [ 680 c.c. ] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente . In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6023/2015

In tema di procedimento camerale di riesame, l’indagato detenuto o internato fuori del circondario del tribunale competente ha diritto di presenziare alla udienza per essere sentito personalmente solo se la richiesta di audizione è formalizzata in modo tale da rendere manifesta la volontà di rendere dichiarazioni su questioni di fatto concernenti la propria condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva disatteso la richiesta di traduzione non specificatamente motivata).

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Cass. civ. n. 19915/2012

L’art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l’efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il “de cuius” aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell’originario testamento olografo rivivessero automaticamente).

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Cass. civ. n. 1712/1973

Nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest’ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontà testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non già [ i ]per relationem/i ] le disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ad esse un rinnovato vigore [ i ]ex nunc/i ], quale espressione definitiva dell’ultima volontà del [ i ]de cuius/i ], a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevanti le manifestazioni di ultima volontà, ancorché non posti in essere in unico contesto.

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