Cass. civ. n. 27690 del 30 ottobre 2018
Testo massima n. 1
Nei giudizi di risarcimento del danno derivante dall'illecito ascrivibile allo Stato legislatore, anche quando la lesione dei diritti del danneggiato sia stata determinata dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, non opera alcuna preclusione per effetto del giudicato formatosi con tale pronuncia, poiché il principio della responsabilità dello Stato per la violazione dell'ordinamento giuridico comunitario impone il risarcimento del pregiudizio arrecato, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che lo ha causato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016).