Cass. pen. n. 647 del 15 gennaio 2008

Testo massima n. 1


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 luglio 2003).

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