Cass. pen. n. 29936 del 8 luglio 2010
Testo massima n. 1
L'ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di sopravvenuta infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza, a norma dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 23 ottobre 2009).