Art. 72 – Codice di procedura penale – Revoca dell’ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato [312 ss. c.p.p.]. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo a procedere [425 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 20767/2018
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce violazione del principio di specialità l'assoggettamento della persona consegnata ad esecuzione della pena, relativa a condanna per fatto per il quale la consegna era stata concessa, già oggetto di indulto, poi revocato per fatti successivi alla consegna, avendo il condannato commesso un nuovo reato nel quinquennio.
Cass. civ. n. 12387/2018
Le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera (nella specie, l'arresto di due cittadini italiani all'aeroporto di Bogotà) non assunte per rogatoria, ma direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenzialie e, pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 4457/2017
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.
Cass. civ. n. 26877/2017
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 19025/2017
L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello).
Cass. civ. n. 17592/2017
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 4, comma primo, lett. h), d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell'atto di arresto nè della sentenza che dispone la consegna dell'interessato.
Cass. civ. n. 22249/2017
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale).
Cass. civ. n. 22250/2017
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma primo, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorché nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della medesima legge, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).
Cass. civ. n. 43136/2017
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un M.A.E. processuale al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza non definitiva di condanna a pena detentiva, posta a fondamento della richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 8, par.1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, è irrilevante la circostanza della impugnabilità della sentenza nei casi in cui la stessa sia dotata di forza esecutiva).
Cass. civ. n. 47891/2017
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l'istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l'alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest'ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all'esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale).
Cass. civ. n. 15277/2017
In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, una volta che la Corte d'appello abbia esercitato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera, ordinandone l'esecuzione, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, ferma restando la facoltà di delegare l'esecuzione di singoli atti della rogatoria ad un giudice delle indagini preliminari di altro distretto. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d'appello che, dopo aver trattenuto gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria straniera provvedendo a darvi esecuzione tramite un proprio consigliere delegato, aveva successivamente trasmesso per competenza gli atti ad altra Corte d'appello).
Cass. civ. n. 24305/2017
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, rientra nella giurisdizione italiana, e può dunque essere legittimamente autorizzata, la captazione di comunicazioni telefoniche che si svolgano attraverso utenze estere tra interlocutori che si trovino al di fuori del territorio dello Stato, allorquando il flusso comunicativo transiti comunque nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente. (Fattispecie di intercettazione di comunicazione fra due interlocutori l'uno posizionato nell'isola di Malta e l'altro negli Emirati Arabi, in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione EDU - nella parte in cui richiede che le disposizioni limitative siano accessibili alla persona interessata che deve poterne prevedere le conseguenze per sé - osservando che la presenza di una affidabile descrizione dei nodi della rete telefonica mondiale permette di prevedere che il passaggio dei dati trasmessi in occasione di una determinata connessione telefonica, attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diverso da quello di invio e ricezione, rende tecnicabile possibile e giuridicamente lecita la captazione).
Cass. civ. n. 2173/2017
In tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento impugnato che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni ambientali disposte ed acquisite dall'autorità olandese, essendo la procedura penale olandese in tema di intercettazioni conforme ai principi garantiti dall'art. 15 della Costituzione).
Cass. civ. n. 47253/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.
Cass. civ. n. 3706/2016
In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, formulato dalla Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1998, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta.
Cass. civ. n. 8945/2016
In tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203 non viola il principio di specialità che risulta rispettato quando gli elementi costitutivi del fatto storico per cui è stata concessa l'estradizione risultano corrispondenti a quelli per cui è intervenuta la condanna.
Cass. civ. n. 17379/2015
In tema di assistenza giudiziaria, il verbale di esame testimoniale assunto a seguito di rogatoria all'estero è utilizzabile anche se non è stato preceduto dall'avviso di svolgimento della prova ed ha impedito al difensore dell'imputato di assistervi, in quanto ai sensi degli artt. 727, comma quinto bis, e 729 c.p.p. l'inutilizzabilità si verifica soltanto se la rogatoria è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione, salvo che la loro inosservanza integri comunque una violazione delle norme di ordine pubblico e buon costume. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa acquisite all'estero senza preventivo avviso alla autorità giudiziaria italiana del giorno e del luogo di acquisizione della prova, poiché l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo sulla assistenza giudiziaria prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possono assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'Autorità richiesta lo consenta).
Cass. civ. n. 16648/2015
In materia di mandato di arresto europeo emesso dal giudice italiano, non trova applicazione la disciplina sulla inutilizzabilità degli atti prevista per le rogatorie all'estero dall'art. 729 c.p.p., con conseguente validità dei provvedimenti trasmessi dall'autorità estera privi di singole autentiche, allorché non ne sia contestata la provenienza, anche quando gli stessi siano stati inoltrati nella forma di semplici comunicazioni a mezzo fax, con annotazione sui documenti del numero dell'apparecchio ricevente e trasmittente, in coerenza con la regolamentazione interna ed euro-unitaria della procedura di consegna, improntata al riconoscimento ed alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra i paesi della Unione Europea fuori da ogni inutile appesantimento burocratico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di imputato consegnato allo Stato italiano sulla base di provvedimento trasmesso in copia dall'autorità estera senza formale attestazione di conformità all'originale).
Cass. civ. n. 16356/2015
In materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, c.p.p. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" ed il "dies ad quem". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall'art. 585, comma quarto, c.p.p. di "fino a quindici giorni prima dell'udienza").
Cass. civ. n. 14880/2015
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione).
Cass. civ. n. 14014/2015
È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).
Cass. civ. n. 12514/2015
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 10473/2015
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell'estradato che abbia richiesto l'applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.
Cass. civ. n. 8984/2015
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all'estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l'autonomo procedimento per il quale l'imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all'estero, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con n. 253 del 2004.
Cass. civ. n. 8580/2015
In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.
Cass. civ. n. 6278/2015
La concessione dell'estradizione sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione; ne consegue che la successiva irrogazione dell'ergastolo da parte del giudice della cognizione costituisce applicazione di pena illegale la quale deve essere corretta attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.
Cass. civ. n. 5624/2015
Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il 'dies a quò va fissato nel 15 settembre (e 'non computatur'), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato.(Fattispecie di impugnazione tardiva).
Cass. civ. n. 53435/2014
Il provvedimento con cui la Corte d'appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilità, né su quello dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione da parte dell'a.g. dello Stato rogante. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l'assunzione dell'interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l'a.g. dello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 52054/2014
Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).
Cass. civ. n. 51127/2013
Non sono affette da inutilizzabilità cosiddetta patologica e sono pertanto utilizzabili dal giudice italiano con il consenso delle parti le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attesa l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale.