Art. 72 – Codice di procedura penale – Revoca dell’ordinanza di sospensione

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato [312 ss. c.p.p.]. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo a procedere [425 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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