Cass. pen. n. 8493 del 16 febbraio 2011

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 03 gennaio 2011).

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