Art. 286 – Codice di procedura penale – Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8493/2011
In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 03 gennaio 2011).
Cass. civ. n. 16008/2009
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere - che richiede lo stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ord. penit.), in virtù del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 12 dicembre 2008).
Cass. civ. n. 12716/2008
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Fattispecie relativa a demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, contrariamente alla sua ritenuta compatibilità con le strutture carcerarie enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valutazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 agosto 2007).
Cass. civ. n. 47335/2007
Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, c.p.p., ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286 c.p.p., ovvero, ai sensi dell'art. 111, comma quinto, del D.P.R. n. 230/2000 (regolamento attuativo dell'ordinamento penitenziario), l'assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l'assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa.
Cass. civ. n. 45783/2003
È legittimamente adottato dal giudice di appello il provvedimento di temporaneo ricovero dell'imputato in custodia cautelare in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, nelle more della decisione sull'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in quanto la competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall'art. 240, primo comma, att. c.p.p. in caso di intervenuta condanna in primo grado non esclude quella del giudice che procede quando ricorrono le esigenze diagnostiche o terapeutiche indicate nel terzo comma dell'art. 286 bis c.p.p. e le stesse non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario.
Cass. civ. n. 5818/2003
In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286-bis c.p.p., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poiché la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 c.p.p., comma terzo, con previsione di nullità del relativo provvedimento.
Cass. civ. n. 5535/1999
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 c.p.p. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 c.p., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 2683/1996
L'apprezzamento positivo della situazione d'inconciliabilità delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di Aids, con il regime carcerario - presunto ex lege quando l'espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria - comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Cass. civ. n. 393/1995
In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l'adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell'indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale).
Cass. civ. n. 4374/1993
In presenza di un'infermità di mente che escluda o riduca grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato sottoposto o da sottoporre a custodia cautelare, il giudice non è necessariamente tenuto a disporre la custodia in luogo di cura esterno, ai sensi dell'art. 286 c.p.p., ma può invece anche disporre, ai sensi dell'art. 98, quinto comma, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privatistiche e limitative della libertà), l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici.