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Art. 286 bis — Divieto di custodia cautelare

Art. 286 bis — Divieto di custodia cautelare

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2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento .

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45783/2003

È legittimamente adottato dal giudice di appello il provvedimento di temporaneo ricovero dell’imputato in custodia cautelare in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, nelle more della decisione sull’istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in quanto la competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall’art. 240, primo comma, att. c.p.p. in caso di intervenuta condanna in primo grado non esclude quella del giudice che procede quando ricorrono le esigenze diagnostiche o terapeutiche indicate nel terzo comma dell’art. 286 bis c.p.p. e le stesse non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario.

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Cass. pen. n. 2683/1996

L’apprezzamento positivo della situazione d’inconciliabilità delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di Aids, con il regime carcerario – presunto ex lege quando l’espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria – comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

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