Cass. pen. n. 2241 del 16 ottobre 2019

Testo massima n. 1


In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'omicidio colposo commesso dall'imputato mentre, in automobile, trasportava la moglie in ospedale, causandone la morte in un incidente stradale per la velocità tenuta, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità avendo la vittima iniziato il travaglio del parto con una complicanza per la quale i medici avevano raccomandato l'immediato ricovero).

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