Cass. pen. n. 32854 del 15 aprile 2019

Testo massima n. 1


Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 12/06/2018).

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