Cass. pen. n. 5769 del 27 novembre 2019

Testo massima n. 1


Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato come partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo e promotore il fatto ritenuto in primo grado come partecipazione semplice). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/03/2019).

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