Cass. pen. n. 13242 del 10 novembre 2020

Testo massima n. 1


La confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE