Art. 240 bis – Codice penale – Confisca in casi particolari

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, nonché dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 octies, primo comma, 452 quaterdecies, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 41150/2025

In tema di corruzione, può essere disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi delle somme rinvenute nella disponibilità del privato corruttore, quale prezzo del delitto, nei soli casi in cui sussista il "fumus" dell'avvenuta promessa di tale danaro al pubblico agente in esecuzione dello scambio di natura corruttiva o, comunque, dell'esistenza di un collegamento eziologico, diretto ed essenziale, tra la provvista e il progetto criminoso.

Cass. civ. n. 38802/2025

In tema di confisca, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca emesso senza formalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell'udienza ad ogni soggetto interessato - per tale dovendosi intendere chi ha presentato l'istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene - a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Fattispecie relativa ad ordinanza adottata in sede di opposizione, annullata dalla Corte per la mancata estensione del contraddittorio agli eredi del titolare dell'immobile confiscato in sede di cognizione).

Cass. civ. n. 30534/2025

In tema di omesso versamento dell'IVA, è confiscabile in via diretta, quale profitto del reato, nel caso in cui questo sia commesso dall'amministratore di una persona giuridica, il saldo attivo giacente sul conto corrente sociale al momento del perfezionamento del reato stesso, coincidente con la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno interessato, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui inferire che, in tale data, non vi fossero risorse monetarie o non vi fossero sul conto indicato somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro incamerato dalla società o confluito sul conto fosse frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente.

Cass. civ. n. 23354/2025

In tema di confisca di prevenzione, il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione per la tutela del proprio diritto, qualora sia rimasto estraneo al procedimento, sempre che vi sia la sua buona fede e che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla confisca. (Fattispecie relativa a terzo che, dopo aver venduto al proposto il bene poi confiscato, aveva trascritto, prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, domanda poi accolta - dopo l'adozione del provvedimento di confisca - dalla sentenza del giudice civile che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, con l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 cod. civ.).

Cass. civ. n. 17718/2025

In tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare.

Cass. civ. n. 11456/2025

In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).

Cass. civ. n. 34762/2024

Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).

Cass. civ. n. 33091/2024

La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).

Cass. civ. n. 32176/2024

In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 28725/2024

In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.

Cass. civ. n. 26415/2024

In tema di delitto di infedeltà patrimoniale, l'atto di disposizione negoziale posto in essere dall'amministratore che, con un interesse in conflitto con quello della società, cagioni intenzionalmente un danno patrimoniale a quest'ultima, integra un cd. reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita "ab origine" che produce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, assoggettabile interamente a confisca diretta ai sensi dell'art. 2641, comma primo, cod. civ.

Cass. civ. n. 18049/2024

In tema di confisca diretta, il denaro costituente profitto di un reato tributario, investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore, è suscettibile di ablazione presso l'ente che ha emesso i titoli, a condizione che questo non sia "estraneo al reato" e che conservi ancora l'effettiva disponibilità di quel denaro o dei beni con esso acquistati. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi "estraneo al reato" l'ente che abbia concorso o contribuito alla consumazione del reato stesso, che ne abbia tratto vantaggio diretto o che abbia consapevolmente agevolato il consolidamento del vantaggio mediante il suo investimento in altri beni).

Cass. civ. n. 13326/2024

In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 11814/2024

E' illegittima la riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com'è nel suo potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato.

Cass. civ. n. 10100/2024

Sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza camerale, anche nel caso di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, qualora il predetto rappresenti la volontà di interloquire in ordine alla destinazione dei beni in sequestro, rimasta estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva disposto "de plano" la confisca di beni immobili acquistati con i proventi del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui, peraltro, era stata richiesta la restituzione).

Cass. civ. n. 6247/2024

In tema di stupefacenti, nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309 non può essere disposta la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., potendo il giudice soltanto ordinare la confisca ex art. 240 cod. pen. qualora si tratti di beni ritenuti profitto o prodotto del reato.

Cass. civ. n. 6059/2024

La persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento in cui è stata disposta, in via definitiva, la confisca di beni di cui sia titolare, è legittimata, in qualità di terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni. (Fattispecie relativa a richiesta di revoca presentata "in executivis" dagli eredi della persona offesa).

Cass. civ. n. 20/2024

In tema di lottizzazione abusiva, l'erede dell'imputato rimasto estraneo al giudizio è legittimato a far valere le proprie ragioni, con incidente di esecuzione, rispetto al provvedimento di confisca dell'immobile disposto dal giudice che non sia stato a conoscenza dell'intervenuta morte, nelle more del giudizio, del dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale tutela risulta coerente con le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/10/2021, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19, e delle pronunce della Corte EDU del 10/04/2012 Silickiene c. Lituania e del 15/01/2015 Ceits c. Estonia).

Cass. civ. n. 50729/2023

Nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica).

Cass. civ. n. 50304/2023

In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.

Cass. civ. n. 44136/2023

In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen.).

Cass. civ. n. 41308/2023

Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).

Cass. civ. n. 40797/2023

L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.

Cass. civ. n. 34548/2023

In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso del coniuge dell'imputato con lo stesso convivente, comproprietario di un immobile locato da anni a fini illeciti).

Cass. civ. n. 34290/2023

In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.

Cass. civ. n. 30656/2023

In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, sicché, laddove questo sia integrato da un'operazione economica interamente illecita, l'ablazione deve investire l'intero importo che ne sia oggetto, senza alcuna distinzione tra "profitto lordo" e "profitto netto". (Fattispecie relativa al riciclaggio, da parte di un istituto di credito, dei proventi di delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, in cui la Corte ha ritenuto confiscabile l'intera somma oggetto delle illecite operazioni, e non il solo utile ricavato dal predetto istituto).

Cass. civ. n. 11487/2023

In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione, ai sensi della l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca "medio tempore" emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d'appello, tenuto all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario, che non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente; infatti, non avendo quest'ultimo dismesso la titolarità del diritto, l'amministrazione del compendio - attivata sul fondamento dell'originario sequestro e destinata a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca - deve ritenersi svolta "in incertam personam" o per conto di chi spetta, e dunque anche nell'interesse del contribuente, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito "in bonis".

Cass. civ. n. 2762/2023

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).

Cass. civ. n. 2573/2023

In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all'azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica.

Cass. civ. n. 2363/2023

In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.

Cass. civ. n. 45927/2014

In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo" ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Cass. civ. n. 37548/2013

Non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma seconda, cod. pen.

Cass. civ. n. 31957/2013

L'estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell'imputato e all'illecita provenienza dei beni confiscati).

Cass. civ. n. 19358/2013

In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).

Cass. pen. n. 9032 del 25 febbraio 2013

In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.

Cass. civ. n. 3711/2013

Le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato).

Cass. civ. n. 14484/2012

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

Cass. civ. n. 17463/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).

Cass. civ. n. 11970/2011

Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev'essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).

Cass. civ. n. 814/2004

Il giudice dell'esecuzione, per dare attuazione all'obbligo di disporre la confisca dei beni nei casi previsti dall'art. 12 sexies D.L. 306/92, può anche applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 secondo comma, c.p.p. e richiamato dal quarto comma del citato art. 12 sexies, ogni qual volta la misura è necessaria per assicurare alla giustizia i beni del condannato.

Cass. civ. n. 26728/2003

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca (art. 240, secondo comma, c.p.), risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento (art. 445, primo comma, c.p.p.). Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

Cass. civ. n. 22038/2003

In tema di confisca obbligatoria di opere d'arte ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la clausola di esclusione relativa alle «cose appartenenti a persone estranee al reato» non copre i diritti dell'erede dell'imputato poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell'asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 240 c.p., tutela solo l'affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 34019/2001

In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.

Cass. civ. n. 27656/2001

In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 206, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

Cass. civ. n. 25378/2001

L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l'interessato desse inizio all'attività criminosa che gli viene addebitata.

Cass. civ. n. 5409/1999

La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).

Cass. civ. n. 9/1999

L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte - giudicando in fattispecie di usura - ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).

Cass. civ. n. 5522/1997

Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all'asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.).

Cass. civ. n. 2015/1997

Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito con L. 356/1992, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca è subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).

Cass. civ. n. 2011/1997

La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.

Cass. civ. n. 4601/1996

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all'imputato per il reato di cui all'art. 707 c.p. Ed infatti, la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240, comma 2, c.p., non costituiscono un carattere della cosa in sé ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand'anche non possa in sé definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato.

Cass. civ. n. 4254/1996

È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente. (La Corte di cassazione ha evidenziato, tra l'altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. La confisca pertanto, finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenere la restituzione conseguente all'annullamento della confisca).

Cass. civ. n. 1497/1996

Allorché il sequestro sia stato disposto su beni privi ormai di rilevanza probatoria, come nel caso di somme depositate presso un'azienda di credito unicamente in relazione alla loro natura di corpo del reato, in vista della possibile confisca di esse, l'interesse della giustizia ad escludere la disponibilità dei beni da parte del terzo è correlato all'assenza di un titolo definitivamente acquisito in buona fede da quest'ultimo sui beni stessi, che gli consenta di evitare le conseguenze della misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. Ed invero, la finalità della confisca non obbligatoria prevista da tale disposizione, alla quale è prodromico il sequestro del corpo del reato disposto a fini non probatori, è quella di sottrarre al colpevole la disponibilità di cose che, se lasciate in suo possesso, possano costituire aiuto concreto o stimolo psicologico a commettere altri reati. In questa prospettiva, la buona fede del terzo accipiente i beni può essere in contrasto con il sequestro disposto a norma dell'art. 253 c.p.p., perché i beni stessi possono aver ormai perso, in relazione al titolo della legittima detenzione accertato, il nesso che li collegava all'indagato e la possibilità di soggiacere a confisca. (Fattispecie in cui era stata accreditata su conto corrente intestato a società con sede in America, acceso presso banca italiana, una somma pari al corrispettivo di fornitura di merce eseguita da detta società in favore di acquirente colombiano, in aggiunta ad altre somme provenienti da traffici illeciti, versate da cosiddetto «agente provocatore» ritualmente autorizzato. In relazione ad essa, la Suprema Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito, secondo il quale la documentazione comprovante l'effettività dell'operazione commerciale era inidonea a smentire il suo fine di copertura di un'operazione di riciclaggio di danaro «sporco», affermando che la legittimità del sequestro della somma, formalmente versata a titolo di pagamento della fornitura, andava correlata alla permanenza, in capo alla società fornitrice, del diritto a pretendere il pagamento dall'acquirente, in modo da poter essere garantita dal mancato conseguimento del corrispettivo per fatti ad essa non addebitabili, in conformità del principio stabilito nell'art. 2036 c.c., per il quale, in tema di indebito soggettivo, è ripetibile quanto sia stato pagato da un terzo al creditore, sempre che lo stesso non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito).

Cass. civ. n. 877/1996

Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (in materia di caccia). Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio «sempre», e non quale espressione di un'esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché, non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca, al cosiddetto patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.

Cass. civ. n. 18/1996

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma 2, c.p. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

Cass. civ. n. 10061/1995

In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dell'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 — tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall'art. 7, ultimo comma, stessa legge — lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto. (Nella specie, dedotta dal ricorrente l'illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell'art. 240 c.p., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 19 L. n. 47 del 1985).

Cass. pen. n. 2158 del 4 agosto 1993

In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, primo comma, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilità», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella specie la Cassazione ha peraltro ritenuto che l'uso della autovettura confiscata fosse stato «necessario» per l'esecuzione del reato di tentato furto).

Cass. civ. n. 2015/1993

Ai fini della confisca obbligatoria secondo il dettato dell'art. 240, cpv. n. 2 c.p., non è dato distinguere tra le cose intrinsecamente criminose e quelle che non sono tali. Né rilevano le possibili diverse utilizzazioni che dalle cose si possono trarre mediante particolari trattamenti o speciali autorizzazioni, dal momento che occorre avere riguardo al fatto illecito così come accertato dagli organi di polizia giudiziaria e dal magistrato e quindi alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all'epoca di tali accertamenti. (Fattispecie in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode in commercio, relativa a confezioni di shampoo recanti etichette contraffatte. La Suprema Corte ha disatteso le argomentazioni del ricorrente, che ne aveva richiesto la restituzione adducendo la facoltatività della confisca, sia perché le cose non erano intrinsecamente criminose, sia perché suscettibili di sostituzione o di regolarizzazione da parte della ditta produttrice).

Cass. civ. n. 1811/1993

Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 c.p.p. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 720 c.p., la Cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il «prezzo» del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 c.p.).

Cass. civ. n. 882/1993

In tema di patteggiamento è consentita la confisca soltanto delle cose costituenti il prezzo del reato o di quelle intrinsecamente criminose. Al riguardo per «prezzo del reato» deve intendersi il compenso per commettere il reato ovverosia il denaro o altra utilità economica promessa per indurre un altro soggetto a compierlo.

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