Cass. pen. n. 4478 del 21 dicembre 2016

Testo massima n. 1


Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio" va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva qualificato come soggetti a particolare custodia alcuni fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE