Cass. pen. n. 8223 del 15 dicembre 2020

Testo massima n. 1


In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).

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