14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1509 del 12 febbraio 1988
Testo massima n. 1
In tema di appalto l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti ed i comportamenti dai quali desumere la sussistenza dell’accettazione da parte del committente. Al riguardo, a differenza dall’ipotesi contemplata al secondo e terzo comma del detto articolo, per cui l’accettazione è presunta nel caso in cui il committente, cui sia pervenuto, con qualsiasi modalità, l’invito a procedere alla verifica dell’opera, tralasci di procedervi o, avendovi proceduto, non ne comunichi i risultati all’appaltatore entro breve termine, il quarto comma prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente [ alla quale è parificabile l’immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza alcun concorso dell’appaltatore ] e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica: l’accertamento della sussistenza in concreto di detto presupposto e del relativo fatto concludente è compito del giudice del merito.
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