14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10141 del 14 ottobre 1998
Testo massima n. 1
In tema di contratto di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell’esecuzione [ totale o parziale, secondo le specifiche previsioni ] dei lavori; ne consegue che, in ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il diritto di credito vantato dall’appaltatore quale corrispettivo del contratto d’appalto non può comprendersi tra i beni esistenti nel patrimonio del debitore «alla data della proposta di concordato» ove a quella data risulti soltanto stipulato il contratto di appalto, atteso che la stipula di detto contratto non è di per sé sufficiente per l’insorgenza del diritto di credito dell’appaltatore, occorrendo il verificarsi dell’ulteriore presupposto dell’esecuzione dei lavori successivamente alla stipula di detto contratto.
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