14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 558 del 28 gennaio 1982
Testo massima n. 1
In tema di revisione dell’affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l’individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell’esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell’art. 45, secondo comma [ nuovo testo ] c.c. sull’identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale «convive», in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell’anno [ nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica ], a prescindere, pertanto, dall’eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato [ nella specie, quello delle vacanze estive ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]