Art. 45 – Codice civile – Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [43] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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