Cass. civ. n. 1808 del 20 maggio 1976
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 128, quarto comma, c.c., nel nuovo testo risultante dalla L. n. 151 del 1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità) da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. Ciò non si verifica in caso di matrimonio «inesistente», dovendosi però l'inesistenza ravvisarsi solamente nella mancanza della realtà naturalistica della fattispecie, i cui requisiti minimi sono dati dalla presenza di due persone di sesso diverso, manifestanti la volontà matrimoniale all'ufficiale di stato civile celebrante, e non anche nella nullità della trascrizione del matrimonio religioso.