Cass. civ. n. 13428 del 13 settembre 2002

Testo massima n. 1


Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.

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