Art. 129 – Codice civile – Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri [156] e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 23640/2016

La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".

Cass. civ. n. 15165/2004

Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.

Cass. civ. n. 13428/2002

Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.

Cass. civ. n. 1094/1982

Nell'ipotesi di matrimonio nullo perché il consenso di uno o di entrambi gli sposi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne si verificano le condizioni del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., e per conseguenza si rende applicatile, ai fini economici, la disposizione dell'art. 129 stesso codice.

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