Cass. civ. n. 1636 del 14 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico non possono essere aggredite, né in tutto né in parte, dall'Inail con l'azione di rivalsa, in quanto il risarcimento del danno biologico e l'indennizzo liquidato dall'Inail per la perdita di attitudine al lavoro hanno natura diversa e non sovrapponibile.

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