Cass. civ. n. 8259 del 30 agosto 1997
Testo massima n. 1
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato, dovendosi attribuire il rango di efficacia esclusiva al fattore sopravvenuto, che inserendosi nella successione dei fatti faccia venir meno ogni legame tra le cause remote e l'evento in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.