14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7453 del 12 aprile 2005
Testo massima n. 1
In tema di mansioni diverse da quelle dell’assunzione, la equivalenza fra le nuove mansioni e quelle precedenti — che legittima lo jus variandi del datore di lavoro, a norma della disciplina legale in materia [ art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ] — deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento dei patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. [ Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice — medico con qualifica di assistente e con mansioni internistiche-cardiologiche — di prestare turni di guardia, che venivano svolti solo dal personale con specifica competenza in ordine alle malattie di carattere psichiatrico, per le quali in genere avvenivano i ricoveri presso la casa di cura, mentre la lavoratrice era l’unico medico dipendente del servizio di medicina interna di tutti i reparti neuropsichiatrici, effettuando oltre a diagnosi e terapie internistiche, tutti gli interventi ritenuti necessari o sollecitati dal personale medico-psichiatrico; sicché, le mansioni rifiutate non erano equivalenti rispetto a quelle precedentemente svolte, in quanto non consentivano la piena utilizzazione né, tantomeno, l’arricchimento del patrimonio professionale della stessa lavoratrice sulle problematiche internistiche.
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