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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7821 del 8 giugno 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7821 del 8 giugno 2001

Testo massima n. 1

L’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. [ Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti della società Telecom, anche — a turno — a compiti di informazione all’utenza ].

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